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Aula di Ricerche Bibliografiche (120 - I piano)  

In collaborazione con l'Area Agricoltura della Provincia di Asti, è disponibile l'opuscolo "Storie delle Erbe Aromatiche" 


Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali

GAZZETTA UFFICIALE del 23 giugno 2018: è stato pubblicato il Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154.

DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018 , n. 75 

Il decreto disciplina la coltivazione, raccolta spontanea e la prima trasformazione delle piante officinali e nel contempo definisce alcuni aspetti della professione dell'erborista (sia ex-legge 99, 6 gennaio 1931).

Il testo di tale decreto è frutto di un'intensa collaborazione fra il Ministero delle Politiche Agricole ed il Ministero della Salute, supportato dai componenti del Tavolo Tecnico (D.M.15391 del 10/12/13 Mipaaf Settore Piante Officinali).

Il Ministero dell'Ambiente è intervenuto per quanto riguarda la normativa della raccolta delle piante officinali spontanee.

In particolare il decreto:

  •  all'art.1 comma 4 definisce che chi coltiva piante officinali (oppure effettua la raccolta di quelle spontanee), può successivamente procedere alla prima trasformazione che consiste nel lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondatura, essiccazione, taglio e selezione, polverizzazione delle erbe secche e ottenimento di olii essenziali, quest'ultima operazione solo da piante fresche appena raccolte. Tutte queste attività sono volte a stabilizzare e conservare il prodotto destinato alle fasi successive della filiera.
  •  all'art. 1 comma 7, riporta che sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto la vendita al consumatore finale e le attività successive alla prima trasformazione che rimangono disciplinate dalle specifiche normative di settore. Sono altresì escluse le preparazioni estemporanee ad uso alimentare, conformi alla legislazione alimentare, che sono destinate al singolo cliente, vendute sfuse e non preconfezionate, e costituite da piante tal quali, da sole o in miscela, estratti secchi o liquidi di piante. Tali preparazioni sono consentite, oltre ai farmacisti, a coloro che sono in possesso del titolo di erborista conseguito ai sensi della normativa vigente

In conclusione, viene fatta maggiore chiarezza sui diversi aspetti che riguardano la filiera delle piante officinali con un aggiornamento normativo che si ripercuote positivamente anche sulla figura dell'erborista laureato. 

Testo completo del decreto legislativo  


MINISTERO DELLA SALUTE

  • I due opuscoli Funghi Intossicazioni Alimentari pubblicati dal Ministero della Salute e redatti da medici del Centro Antiveleni dell'Ospedale Niguarda di Milano, sono destinati sia al largo pubblico che agli operatori del settore della salute. Essi riportano la casistica dei casi di avvelenamento da piante e da funghi tossici, che più frequentemente si verificano sul territorio nazionale.
    Inoltre, mediante immagini a colori, vengono messe a confronto le specie commestibili di quelle piante e di quei funghi che le persone avrebbero desiderato raccogliere con le specie tossiche che più assomigliano e con cui le persone si sono confuse oppure potrebbero confondersi.
    Va inoltre ricordato che - nonostante la grande fiducia riposta dal largo pubblico in tutto ciò che è naturale perché sembra tutto "bello e buono" - nei confronti dei principi attivi tossici naturali non vi è alcun antidoto e le cure mediche poste in atto negli ospedali per cercare di salvare la vita delle persone intossicate sono soltanto cure sintomatiche: non vi sono cioè terapie specifiche contro le tossine del fungo amanita oppure contro quelle della pianta della cicuta o altri ancora. L'unica possibilità di salvezza è soltanto quella di studiare e di documentarsi in anticipo, cioè prima di mangiare funghi o piante raccolte "fai da te". 
     Scarica l'opuscolo Funghi
     Scarica  l'opuscolo Intossicazioni Alimentari

  • La Commissione unica per la dietetica e la nutrizione ha pubblicato un documento per l'uso di prodotti naturali come tisaneed  integratori alimentari da parte dei gruppi più vulnerabili della popolazione come bambini e donne in gravidanza o durante l'allattamento. E' bene precisare che le tisane ed integratori alimentari non hanno e non possono avere alcuna finalità di cura. Il loro ruolo può essere quello di favorire fisiologicamente le funzioni dell'organismo nell'intento di ottimizzarne il normale svolgimento. Funzioni alterate in senso patologico richiedono sempre il controllo e l'intervento del medico, con la prescrizione all'occorrenza dei presidi terapeutici più indicati nel caso specifico per il recupero delle condizioni di normalità.  Consulta il documento

  • Le Linee Guida sui Botanicals sono state riviste ed aggiornate a gennaio 2015.  Consulta il documento

  • Integratori alimentari, corretto impiego di argille, acido lipoico e apporti massimi di vitamine e mineraliNon è ammissibile l'impiego di argille negli integratori per l'esigenza di limitare l'esposizione dei consumatori alle fonti alimentari di alluminio. Il divieto di impiego come additivi alimentari disposto dal Regolamento (UE) 380/2012 per alcune ARGILLE è stato dettato dall'esigenza di limitare l'esposizione della popolazione all'assunzione alimentare di alluminio, costituente strutturale delle argille, sulla base del parere dell'EFSA che, valutando i possibili rischi per la salute umana derivanti dalla sua presenza negli alimenti, ne ha fissato in 1 mg/kg di peso corporeo la dose settimanale tollerabile. Per l'impiego di ACIDO LIPOICO, considerate le reazioni avverse segnalate in correlazione con la sua assunzione, con riferimento particolare ad episodi di tipo ipoglicemico, sulla base del parere della CUDN si è deciso di adottare la seguente avvertenza supplementare: "Se si è in trattamento con farmaci ipoglicemizzanti prima dell'eventuale uso del prodotto consultare il medico". Conseguentemente,a partire dalle prossime produzioni, gli integratori alimentari devono riportare in etichetta la suddetta avvertenza. Per quanto concerne i livelli massimi di vitamine e minerali nei prodotti in questione, si è convenuto di portare a 48 mg l'apporto massimo giornaliero di NIACINA in applicazione del principio del mutuo riconoscimento, sulla base del parere della CUDN, considerando le valutazioni dell'EFSA sulla sicurezza della vitamina. Consulta la nota del 10 febbraio 2015

 MINISTERO DELLE POLICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI:

Nasce il Piano di Settore delle Piante Officinali: comunicato stampa e documentazione (link alla pagina Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)

NUTRA INGREDIENTS:

PACINI EDITORE: specializzati da molti anni nell'editoria medico-scientifica universitaria, pubblicano la rivista

S.I.S.T.E.

 

Ultimo aggiornamento: 19/04/2024 10:05
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